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La Regola dei Frati

VITA E REGOLA DEI FRATI DELL'ORDINE DEI MINIMI DI FRA' FRANCESCO DI PAOLA

fratiCapitolo I: Osservanza salutare dei precetti e dei voti

1. Tutti i Frati di quest'ordine dei Minimi - che si impegnano a seguire più da vicino la via, la regola e la vita della salvezza eterna, e mediante la proficua osservanza dei dieci comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa cercano d'innalzarsi alla pratica dei consigli evangelici -, obbediranno fedelmente al Sommo Pontefice Giulio II e ai suoi successori canonicamente eletti; prometteranno di vivere con perseveranza sotto i santi voti di obbedienza, di castità, di povertà e di vita quaresimale secondo le modalità che saranno prescritte in seguito. Inoltre obbediranno umilmente a fra' Francesco di Paola e ai Correttori Generali che gli succederanno nel tempo, né si allontaneranno mai da questa Regola e vita, memori che invano si comincia il bene se lo si lascia prima della morte e che la corona vien data in premio ai soli perseveranti.

Capitolo II: Candidati da ricevere nell'Ordine

2. Coloro che, per amore alla vita quaresimale e nell'intento di fare maggiore penitenza, desiderano entrare in quest'ordine dei Minimi, saranno accolti, in qualità di Chierici, Laici o Oblati, dal Correttore Generale del medesimo Ordine o dai Vigili o dai Provinciali o da altri frati idonei da essi incaricati, purché tali aspiranti risultino in possesso dei requisiti necessari e abbiano almeno diciotto anni di età.

3. Inoltre, trascorso un anno ininterrotto di prova e non prima (su ciò è assolutamente vietata qualsiasi dispensa dei Superiori dell'Ordine), se avranno referenze favorevoli dai frati professi e soprattutto dal loro Maestro, potranno essere ammessi alla professione. Quelli che saranno cosi ricevuti resteranno per sempre nello stato della loro professione.

Capitolo III: Indumenti di questa congregazione

4. Tutti i Chierici professi di questa piccola Congregazione e tutti gli ordinati, "in sacris" portino una tonsura uniforme della dimensione di una palma di mano media. Tuttavia né essi né i Fratelli Laici né gli Oblati coltivino i loro capelli, ma li taglieranno o raderanno spesso. Inoltre l'abito di tutti i Chierici e Laici sia lungo fino ai talloni, dignitoso, di panno grosso tessuto con lana naturalmente nera e non tinta. Così pure il loro cappuccio sia dello stesso colore e si protenda davanti e dietro, più o meno, fino alla metà del femore.

5. Abbiano anche un cingolo rotondo di lana dello stesso colore che rechi cinque semplici nodi. Tanto il cingolo, quanto l'abito e il cappuccio non sarà lecito ai frati togliersi, né di giorno né di notte, se non per cambiarli, pulirli, ripararli, o per qualche evidente infermità riconosciuta in coscienza dal medico.

6. Useranno pure a loro piacere zoccoli o sandali fatti di ginestra o di palma o di paglia o di corda o di giunchi, oppure scarpe di sopra, secondo la diversità delle province, a meno che un'urgente necessità o una dispensa concessa con discrezione dal Superiore abbia sciolto dall'obbligo di andare scalzi. Di tali indumenti faranno uso anche tutti i Novizi, chierici e laici; però il loro cingolo rotondo avrà solo tre nodi, e il loro cappuccio scenderà fino allo stesso cingolo in modo che non lo si possa ricingere.

7. I Fratelli Oblati, a loro volta, porteranno un abito del suddetto colore, lungo fino al polpaccio o giù di li, ma non oltre; abbiano anche un cingolo rotondo che rechi solo quattro nodi. Calzeranno scarpe coperte e avranno un cappuccio decoroso, un cappello o un berretto adatto secondo le esigenze delle regioni.

8. I suddetti Oblati, sia prima che dopo la loro professione, potranno come gli altri essere scelti quali economi e, all'interno del convento, esercitare uno o più uffici minori, secondo la determinazione del Capitolo locale.

9. Tutti potranno indossare sotto il proprio abito, secondo il bisogno, tuniche lunghe o corte di panno dozzinale e di stamigna, mutande e calze convenientemente tirate sopra il ginocchio e portare a piacere, dentro e fuori del convento, anche un mantello del colore dell'abito, senza pieghe o arricciature, lungo più o meno fino al polpaccio.

10. Soltanto i frati professi abbiano una cocolla cucita posteriormente al loro mantello, per coprire il capo. Invece i suddetti Fratelli Oblati indosseranno, sia dentro che fuori, a loro piacere, un mantello chiuso della lunghezza più o meno dell'abito, senza alcun cappuccio o cocolla.

11. Infine, considerata la condizione di tutti i suddetti frati, a ciascuno sarà lecito, almeno con licenza del Correttore locale, cavalcare l'asino, ricordandosi che l'umile Redentore non ricusò di viaggiare talvolta così.

Capitolo IV: Ufficio divino, riconciliazione capitolare, confessione e comunione

12. I Chierici di quest'Ordine, impegnati con spirito di santo timore e di esultanza alle divine lodi, assolveranno all'obbligo dell'Ufficio divino recitandolo semplicemente, ossia leggendolo senza canto, con riverenza e secondo le cerimonie e il rito della Chiesa romana.

13. Osservino in modo uniforme, in tutto l'Ordine, il calendario comune per esso approvato dalla Chiesa romana. E quando occorrerà, celebrino la Messa semplicemente leggendola, ossia recitandolo senza canto, e vi impieghino un solo ministro o due o, al più, tre. Che se ricorre qualche festa di particolare solennità, si potrà celebrare la Messa conventuale corrispondente con la commemorazione della festa del giorno che ricorre nel calendario o viceversa.

14. Inoltre tutti i Chierici di quest'Ordine celebreranno pure, nella prima domenica libera del mese di luglio, l'anniversario della dedicazione di tutte le chiese dell'Ordine.

15. I suddetti frati non assumeranno obblighi specifici di Messe né di altri suffragi, se non in genere, ossia nell'insieme di tutte le Messe e suffragi dell'Ordine, oppure che non eccedano il limite di cinquant'anni o al di sotto di questo.

16. I Fratelli Laici o Conversi reciteranno per il Mattutino trenta Pater noster e trenta Ave Maria, per le Lodi dieci, per il Vespro dodici, e sette per ciascuna delle altre Ore aggiungendo, dopo l'ultima Ave Maria di ciascuna Ora, i versetti Gloria Patri ... e Sicut erat ... Per l'Ufficio dei defunti reciteranno ogni giorno dieci Pater noster, e dieci Ave Maria, con l'aggiunta del versetto Requiem aeternam all'ultima Ave Maria. I Fratelli Oblati invece reciteranno per il Mattutino venti Pater noster e Ave Maria, per le Lodi sette, per il Vespro dieci, e cinque per ciascuna delle altre Ore, aggiungendo ugualmente i versetti Gloria Patri e Sicut erat dopo ciascuna ultima Ave Maria. Per l'Ufficio dei defunti diranno ogni giorno altri cinque Pater noster e Ave Maria, aggiungendo anche il versetto Requiem aeternam all'ultima Ave Maria.

17. Gli Oblati, poi, non avranno voce negli atti capitolari, ma piuttosto attenderanno con sollecitudine al servizio assiduo dei confratelli e, nel giorno della loro professione, prometteranno in Capitolo fedeltà all'Ordine, e come frati si obbligheranno ai quattro voti del medesimo Ordine. Tuttavia potranno trattare e portare con sé ogni specie di denaro e, col permesso del Correttore, uscire lecitamente da soli.

18. Inoltre i frati di quest'Ordine si confesseranno devotamente almeno una volta ogni settimana presso i confessori loro assegnati o permessi. Infine, nelle festività del Natale del Signore, della Purificazione della gloriosa Vergine Maria, della Cena del Signore, di Pentecoste, dell'Assunzione della Vergine Maria, della dedicazione di S. Michele Arcangelo e nella solennità di Tutti i Santi, tutti i non sacerdoti, se non vi sia legittimo impedimento, si riconcilino in Capitolo, e cosi riconciliati ricevano devotamente la santa Comunione.

Capitolo V: Obbedienza, castità e povertà volontaria

19. I frati di quest'Ordine sapendo d'aver rinunziato alla propria volontà, obbediranno umilmente ai loro Superiori in tutto ciò che non è contro la salute della propria anima né contro questa sacra Regola. Li venereranno anche col parlare dimesso e con il contegno rispettoso. Uscendo, con il loro permesso, a due a due dal convento, chiederanno umilmente loro la benedizione, e così faranno anche al rientro.

20. Di più, per tutto il tempo che staranno fuori, uno di essi designato dal Superiore fungerà da Correttore.

21. Dovendo essi vivere in perpetua castità si esimeranno da ogni sguardo pericoloso ed eviteranno ogni relazione sospetta, ogni cattiva suggestione e di fare in qualsiasi modo da padrini.

22. Non entreranno in monasteri di Monache, se non in chiesa e presso le grate che delimitano la clausura: ciò soltanto per predicare o per chiedere l'elemosina. Inoltre, durante la predicazione, le Monache stendano una cortina in modo da vedere solo il predicatore e non altri, né i suddetti frati si prolunghino in discorsi con le Monache su argomenti diversi da quelli indicati.

23. Non si permetterà affatto che le donne entrino nei conventi dell'Ordine. Tuttavia si tolleri l'ingresso, in vesti decorose e per visite pie, di singole signore di stirpe regale, così pure delle fondatrici di quest'Ordine, insieme al loro seguito, quando chiedessero di vedere gli ambienti più comuni dei conventi dell'Ordine.

24. Inoltre, militando i suddetti Chierici e Laici nella povertà evangelica, non dovranno toccare affatto, denaro né portarlo scientemente con sé. Che se venissero loro sottratte in tutto o in parte le elemosine temporanee, annuali o perpetue comunque lasciate a quest'Ordine, non le rivendicheranno per via giudiziaria né per altra via. Infine, su deliberazione del Correttore e del Capitolo locale e secondo la possibilità di ciascun convento, si provvederà con carità sia alle riparazioni della chiesa che al dovuto sostentamento dei religiosi.

Capitolo VI: Come vivere in regime quaresimale e come curare opportunamente gli infermi

25. Tutti i frati di quest'Ordine si asterranno completamente dai cibi di grasso e nel regime quaresimale faranno frutti degni di penitenza sì da evitare completamente le carni e quanto da esse proviene. Pertanto a tutti e a ciascuno di essi è assolutamente e incontestabilmente proibito di cibarsi, dentro e fuori convento, di carni, di grasso, di uova, di burro, di formaggio e di qualsiasi specie di latticini e di tutti i loro composti e derivati, salvo le seguenti eccezioni.

26. Quando infatti alcuno di loro si ammalerà, sarà accompagnato dall'infermiere all'infermeria claustrale, ed ivi, secondo le possibilità del convento, verrà soccorso per obbedienza e con diligenza e premura, prima con alimenti quaresimali più idonei, secondo l'arte medica, alla sua infermità. Se poi tale malattia così curata si aggraverà, col parere del medico si condurrà l'ammalato nell'infermeria esterna, situata entro l'ambito della clausura e, secondo la prescrizione del suddetto medico e per ordine del Correttore, vi sia assistito con premura e carità usando qualsiasi alimento adatto a ristabilire al più presto la salute. Ciò si faccia sempre secondo la possibilità del convento e opera di un Oblato; in sua assenza lo si faccia tramite i procuratori e altri devoti dell'Ordine.

27. Si guardino però tutti i frati e gli Oblati di indurre, essi stessi o per interposta persona, il medico a farsi dispensare dalla vita quaresimale per quella pasquale, cioè di grasso: tanto più che è giuridicamente vietato agli stessi medici di consigliare ai malati per la salute corporale ciò che potrebbe convertirsi in pericolo dell'anima. Risultando poi chiaramente che l'infermo si è tanto ristabilito da potersi sostenere con i consueti alimenti quaresimali, dopo ponderata decisione, ritorna al più santo regime della vita precedente, memore della propria salutare professione. A nessun frate, pertanto, è permesso, contro la presente stabile legge, alimentarsi in qualsiasi tempo dei suddetti cibi pasquali, ossia di grasso: e cioè di carni, di uova, di formaggio, di burro né di latticini di ogni tipo, né di loro composti o derivati. E non si permetta di introdurre o far introdurre in convento alcuno di questi alimenti.

28. Quando però, come si è detto, sarà necessario cibarsene, siano portati per altra via e non per il chiostro, o convento all'infermeria esterna; questa sia opportunamente distante, ove è possibile, almeno cinquanta passi dal convento, e non si permetta assolutamente che sia situata tra le officine interne del medesimo. Ivi poi, standovi gli infermi, nessuno dovrà entrare senza permesso del Superiore.

Capitolo VII: Digiuno corporale

29. Poiché il digiuno corporale purifica la mente, sublima i sensi, sottomette la carne allo spirito, rende contrito e umiliato il cuore, disperde i focolai della concupiscenza, estingue gli ardori della libidine e accende la fiaccola della castità: perciò, tutti i Chierici e Laici, impegnati a crocifiggere le loro membra insieme ai vizi e alle concupiscenza, digiuneranno indistintamente dal lunedì dopo Quinquagesima fino al Sabato Santo incluso, e dalla festa di Tutti i Santi fino alla vigilia del Natale del Signore. Digiuneranno pure in tutti i giorni stabiliti dalla Chiesa e nei mercoledì e venerdì dell'anno, eccetto solo nei mercoledì che intercorrono tra la Pasqua e la Pentecoste e tra la Natività del Signore e la Purificazione della Beata Vergine Maria, e anche il giorno della suddetta Natività del Signore quando capitasse di venerdì.

30. Gli Oblati invece digiuneranno soltanto nei venerdì di tutto l'anno e dal giorno dopo la festa di S. Caterina vergine fino alla vigilia del Natale del Signore; cosi pure negli altri giorni prescritti dalla Chiesa.

31. Nessuno poi, fisicamente sano, si esima da tutti i predetti digiuni, eccetto se è in viaggio. Nondimeno i Superiori dell'Ordine potranno ragionevolmente dispensare i frati e gli Oblati dai singoli suddetti digiuni.

32. Si osservi pure, sempre con carità, che tutti coloro che il Cielo visita con continua naturale debolezza, siano benignamente alleviati non solo nei predetti digiuni ma anche in tutte le veglie e in ogni altro onere dell'Ordine, e siano rifocillati con cibi quaresimali più abbondantemente che i sani. Essi però, che sono cosi visitati dal Cielo, gioiscano e rendano grazie per il tempo ancora concesso loro per fare penitenza.

33. E perché più efficacemente sia eliminata ogni occasione di ingordigia, si proibisce ai religiosi sani di mangiare, senza il permesso del Superiore, fuori l'ora solita della refezione comune, come anche di fermarsi nelle case dei secolari per rifocillassi ed ivi pernottare e dormire, mentre ancora possono comodamente tornare al loro monastero.

34. Restano anche proibiti, per tutti, i pasti consumati di nascosto. Nondimeno gli ospiti siano accolti con cuore gioioso e volto sereno e, secondo la possibilità di ciascun convento, vengano benignamente serviti, con cibi quaresimali solamente, da coloro che il Superiore avrà a ciò incaricato.

Capitolo VIII: Amore all'orazione e all'osservanza del silenzio

35. Si esorti anche ciascuno ad applicarsi alla santa orazione, ricordandosi che la pura e assidua orazione dei giusti è una grande forza, e come un fedele messaggero compie il suo mandato penetrando là dove non può arrivare la carne.

36. E perché tutti i frati abbiano maggiore possibilità di pregare, si ammonisca ciascuno ad osservare con cura il silenzio evangelico. Perciò siano premurosi di praticare sempre il silenzio in chiesa, nel chiostro e nel dormitorio; in refettorio, poi, durante la prima e la seconda mensa, e da Completorio fino a Prima, altrimenti curino di parlare sommessamente e religiosamente. Tuttavia, se nei suddetti tempi e luoghi dedicati al silenzio ci fosse necessità di parlare, lo si faccia discretamente, sottovoce e in breve.

37. Tutti siano pure esortati ad essere benevoli, modesti ed esemplari; a non giudicare gli altri ma se stessi, a fuggire il troppo parlare che non è mai esente da colpa.

38. Ricevano con riverenza il Generale, i Vigili e i Provinciali dell'Ordine, quando andranno nei conventi, e rendano loro umilmente il dovuto onore.  

Capitolo IX: Prelati di questa congregazione e loro assistenti e loro incaricati

39. Coloro che attendono al governo di questa Religione e forma di vita si conformino agli altri, per quanto è possibile, nel vitto e nel vestiario; nel correggere usino prudentemente la verga con la manna e l'olio con il vino, cioè la giustizia con la misericordia e viceversa. E poiché, per mancanza di esperienza, non è conveniente sottoporre all'onere di Correttore né preporre alla direzione dei confratelli colui che non abbia prima sperimentato le lotte della tentazione e non si sia riconosciuto suddito, per questo motivo nessuno sia preposto in questo Ordine né abbia voce nell'elezione e nella deposizione dei Superiori, se prima non abbia vissuto lodevolmente come professo in questo stesso Ordine almeno per tre anni. Né dopo questo triennio chiunque potrà fare ciò, all'infuori dei soli sacerdoti professi in quest'Ordine, che abbiano almeno venticinque anni di età, salvo che non intervenga il consenso del Capitolo generale o provinciale.

40. Quelli che dal Capitolo saranno eletti come Seniori, consiglino prudentemente i loro Correttori e li aiutino in tutto ciò che riguarda la presente Regola e vita.

41. Inoltre tutti i Lettori preparino le loro lezioni in maniera tale da rendere i loro uditori capaci e abili a predicare e a confessare con edificazione: dappertutto però si osservi che nessuno ascenda al magistero o ad altro grado accademico.

42. I predicatori e i confessori dei secolari non potranno essere ordinati e confermati nei loro uffici se non dal Correttore Generale di quest'Ordine o dai Vigili o dai Provinciali o dai loro Vicari, dopo attenta considerazione sulla loro idoneità e preparazione. Anche il confessore dei Novizi ed il loro Maestro saranno designati dai suddetti Prelati.

43. Il sacrista, invece, e tutti gli altri incaricati del convento saranno eletti dal Correttore locale e dal Capitolo di Comunità, oppure saranno opportunamente designati dai Prelati nelle loro visite. Quelli poi che risultano così eletti o designati attenderanno con diligenza agli uffici loro affidati.

Capitolo X: Titoli ed elezioni dei superiori di questa congregazione

44. Tutti coloro che sono preposti al governo di quest'ordine dei Minimi non senza motivo vengono chiamati Correttori: perché‚ correggendo anzitutto se stessi, correggano con comprensione i frati loro affidati, sicché compatiscano i difetti dei loro fratelli e cerchino insistentemente piuttosto la loro emendazione che la punizione.

45. Inoltre ogni tre anni, nella festa dell'Ascensione del Signore, nel luogo stabilito dal precedente Capitolo generale si tenga l'assemblea plenaria dei frati di quest'Ordine, alla quale convengano capitolarmente i Vigili e i Provinciali con i loro Colleghi o Assistenti, e da ogni Provincia due Commessi convenientemente eletti fra tutti i Commessi di ciascuna Provincia. Dall'universalità di quest'Ordine - escluso assolutamente ogni favoritismo o risentimento - ivi eleggeranno con saggia riflessione uno, quale Correttore Generale, che sia come il servo buono e fedele, onesto, virtuoso‚ prudente, che per soli tre anni continui sia preposto al governo dell'Ordine.

46. Verranno eletti anche, soltanto per tre anni, quattro o più Vice-Correttori Vigili, secondo che nel tempo sembrerà opportuno per la diversità delle regioni, e siano convenientemente deputati per determinate correttorie dell'Ordine: essi godranno dell'autorità plenaria del Correttore Generale soltanto durante le loro visite. Nondimeno il Correttore Generale potrà lecitamente inviare, oltre i predetti Vigili, Visitatori oculati che, come lucerne ardenti, visitino i confratelli e ne correggano le manchevolezza con tale senso di giustizia da non separare da questa la misericordia, anzi useranno tanta misericordia da non dividere da essa la giustizia.

47. Quivi pure saranno eletti o, se già eletti, saranno confermati alcuni Zelosi, che sappiano sbrigare convenientemente gli affari di quest'Ordine: costoro dimoreranno nel nostro convento di Roma o in altri conventi vicini all'Urbe, come sembrerà opportuno.

48. Nei Capitoli provinciali - che si celebrano annualmente in località a tal fine designata -, ogni tre anni, il 29 settembre, verranno pure eletti capitolarmente i Correttori Provinciali, soggetti anch'essi ad avvicendarsi.

49. Quivi saranno designati anche i Correttori locali, che siano persone di provata esperienza, dopo che ne è stata fatta l'elezione in ciascun convento. Detti Correttori locali, terminato l'anno del loro correttorato, resteranno sudditi almeno per un anno, salvo che vengano nuovamente eletti a più alti uffici dal Capitolo provinciale o generale.

50. Tutti gli altri Superiori resteranno sudditi almeno per tanto tempo per quanto prima furono in carica, a meno che anch'essi vengano di nuovo eletti a più alti uffici, come sopra indicato.

51. Ai Correttori locali non sarà lecito, durante il loro ufficio, allontanarsi dal convento se non per giusto motivo, con la conoscenza del Capitolo e il consenso dei Seniori: ciò perché possano custodire con maggiore vigilanza dalle invisibili belve delle rovine spirituali il gregge loro affidato

52. A ciascun Superiore siano opportunamente associati tre assistenti timorati, che si chiameranno Seniori, e sostenuto dal loro provvido consiglio consideri con discrezione e saggezza gli affari della Religione a lui affidati e li tratti e risolva con abilità. Subito appena eletti, nel modo sopra indicato, -i suddetti Superiori, i loro Assistenti e gli Zelosi - questi ultimi con residenza a Roma o nell'ambito -, promettano fedeltà all'Ordine in Capitolo, nell'atto stesso della loro elezione se sono presenti; all'inizio del loro mandato se sono assenti.

53. Infine, né i suddetti Superiori né qualsiasi altro frate abbia l'ardire sotto qualsiasi pretesto di impetrare o far impetrare con parole o scritti alcunché‚ contrario a questa Regola e vita; né di comporre o far comporre, innovare o far innovare altre norme.

54. Di più, tutti i semplici Vicegerenti o Visitatori, terminate le loro visite, non avranno autorità alcuna o preminenza.

55. Perché questa Regola e così anche il Correttorio siano meglio osservati, si chiederà al Sommo Pontefice un eminentissimo Cardinale del sacro Collegio, che sia zelante protettore, amico benigno e custode vigilantissimo di questa piccola Religione, e non permetta mai cosa alcuna che possa snervare la purità di questa sacra Regola e vita o distruggerne la forza della penitenza. È questa, carissimi fratelli, la Legge e Regola mite e santa, che vi esortiamo ad accogliere umilmente e a custodire fedelmente, così che, mediante la sua osservanza, possiate alla fine conseguire felicemente dalla mano del Signore, quale perenne Benedizione, la grazia e la gloria sempiterna.